In tema di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, è stato istituito il codice tributo “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024.