Con la risoluzione n. 23 del 3 aprile 2025 l’Agezia delle Entrate, modificando le indicazioni precedentemente rese, ha chiarito che agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento quale imposta di registro prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.