Imposta addizionale all’accisa a favore degli enti regionali e locali: in quali casi

Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑645/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette». Imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall’accisa.