Il sostegno Erasmus + non rileva per la deduzione del figlio a carico

Con le conclusioni del 4 luglio 2024 rese nella causa C277/23, l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue ha chiarito che la normativa europea non consente l’applicazione di una normativa di uno Stato membro che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilità a fini d’istruzione di cui il figlio ha beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente perdita del diritto all’aumento di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito.