Il difetto (non solo di prova, ma anche) di motivazione degli atti impugnabili è sanabile?

In tema di vizi degli atti impugnabili, lo Statuto dei diritti del contribuente inibisce all’Amministrazione finanziaria di modificare, integrare o sostituire la prova della pretesa impositiva, se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze. Con riferimento alla motivazione degli atti, in assenza di un’analoga preclusione legale, è intervenuta la Cassazione che ha ribadito l’impossibilità di qualsiasi sanatoria postuma per gli atti viziati da motivazioni inadeguate ab origine, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia avuto la possibilità di richiedere informazioni o di accedere al fascicolo o che, difendendosi in sede di ricorso, abbia dimostrato di aver compreso il merito della pretesa accertativa. La motivazione, infatti, è funzionale non solo a porre il contribuente nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, ma anche a delimitare il thema decidendum, che non può essere unilateralmente ampliato in corso di giudizio da una delle parti.