Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
ROMA E NAPOLI

Gli accordi transattivi si liberano del limite annuale per l’emissione della nota di credito IVA?

Nel caso in cui l’importo fatturato venga rideterminato in via transattiva fra le parti che hanno stipulato un contratto di consulenza, il cliente può portare in detrazione la sola IVA derivante dall’accordo transattivo in quanto si tratta della “imposta effettivamente dovuta” dal fornitore all’Erario. A questa conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 426 del 2023. Ma quali sono le ricadute pratiche sulla posizione fiscale del fornitore? Quest’ultimo, non potendo correggere le fatture emesse con la nota di variazione, essendo ormai trascorso il termine di un anno dall’esecuzione della consulenza, dovrebbe prima versare all’Erario tutta l’IVA a debito risultante dalle fatture e, poi, chiedere all’ente impositore il rimborso della quota parte di IVA indebitamente fatturata, con un evidente svantaggio concorrenziale ed economico. Una soluzione, a tutte queste criticità, è indicata nella Norma di comportamento AIDC n. 222/2023 secondo cui il fornitore in buona fede, anche oltre l’anno, è legittimato a correggere, attraverso la nota di credito, l’IVA erroneamente fatturata, così da riallineare l’imposta da esso dovuta con quella detratta dal cliente in piena sintonia con i principi di effettività, neutralità e proporzionalità.