In tema di tassazione emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere AVS (cosiddetto primo pilastro) e LPP (cosiddetto secondo pilastro – tramite i conti di libero passaggio svizzeri), con la risposta a interpello n. 125 del 3 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal momento che gli emolumenti in esame vengono qualificati, ai fini IRPEF, come redditi di pensione, gli stessi dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo degli articoli 18 e 21 della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 23 dicembre 1978, n. 943.