In tema di fusioni e perdite fiscali, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 22 del 29 gennaio 2024, con cui ha specificato che la società, la cui perdita si vuole riportare, deve essere operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l’attività economica cui tali perdite si riferiscono.