Non proporzionalità di un’operazione di scissione non consente, in alcuni casi, a ciascun socio di ottenere una partecipazione avente il medesimo valore economico di quella precedentemente detenuta e gli eventuali ”ristori”, cioè somme di denaro o beni normalmente richiesti da chi subisce il pregiudizio dei propri interessi economici, costituiscono proventi per il percettore, da assoggettare a imposizione ordinaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 84 del 29 marzo 2024.