Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 115 del 2025), il contribuente può ricorrere alla dichiarazione integrativa nella sola ipotesi in cui, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, adempimento propedeutico all’esercizio del diritto alla detrazione, per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente. L’omissione relativa alla registrazione (e conseguente detrazione nei termini stabiliti) comporta la definitiva rinuncia al diritto, senza possibilità di correzione a favore tramite integrativa: per le Entrate in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale. L’obbligo di registrazione delle fatture d’acquisto ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti, ovvero “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. Sotto questo profilo, secondo l’Agenzia, nell’ipotesi di violazione di tale previsione, resta applicabile la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, comunque ravvedibile.