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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
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Farmacie: esente Iva la ‘remunerazione aggiuntiva’

In risposta ad un’istanza di consulenza giuridica presentata da una associazione che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini Iva delle somme riconosciute alle farmacie a partire dal 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la remunerazione aggiuntiva, resa definitiva dall’art. 1, comma 532, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, non è soggetta ad Iva.
Nella Risposta n. 2 del 15 settembre 2023 l’Agenzia Entrate precisa inoltre:

che la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite;
l’erogazione delle somme della remunerazione aggiuntiva avviene al verificarsi di presupposti predefiniti, non è commisurata al prezzo dei farmaci e non modifica il prezzo al pubblico del farmaco;
rispetto alla precedente normativa viene introdotto un tetto massimo di spesa, pertanto l’erogazione viene interrotta in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.