L’erogazione di una somma di denaro finalizzata alla costituzione del fondo di dotazione iniziale per la costituzione di ente del Terzo settore non ha natura di liberalità. Conseguentemente, non è possibile fruire delle detrazioni previste dalla relativa disciplina. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate. Le liberalità si caratterizzano per la mancanza di un obbligo posto a carico del soggetto erogante; la costituzione del fondo di dotazione iniziale rappresenta, invece, un atto necessario per “dare vita” all’ente: in mancanza di tale atto, cioè del conferimento, l’ente non può costituirsi.