Con la risposta interpello n. 116 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione ex art. 3, comma 4ter, D.Lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietariosocio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.