Con le conclusioni rese nella causa C-125/24 l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che ai fini dell’esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, è irrilevante la circostanza che ricorra la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 6, del codice doganale (per l’insussistenza di un tentativo di frode). Qualora un’obbligazione doganale sia sorta solo a causa dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione in dogana e dell’obbligo di presentazione in dogana o della mancata presentazione della domanda di esenzione dai dazi doganali, la reimportazione delle merci in reintroduzione è esente dall’IVA.