Con la risposta a interpelo n. 20 del 26 gennaio 2024, in tema di errata applicazione dell’inversione contabile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell’IVA non dovuto in capo all’istante. Va da sé che, qualora la parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l’IVA oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva.