Con la risposta a interpello n. 151 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto agli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, tenuto conto che l’eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto, appare corretto ritenere che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cquinquies), del Tuir.