Dopo anni di doppio binario tra giustizia penale e tributaria, l’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 ha introdotto la rilevanza nel giudizio tributario della sentenza di assoluzione pronunciata in sede dibattimentale per insussistenza del fatto o non commissione del reato. Tuttavia, i contrasti sorti nell’ambito della giurisprudenza di legittimità nei pochi mesi di vita della novella legislativa hanno imposto la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Gli elementi controversi riguardano, da un lato, la limitazione dell’efficacia della sentenza penale solo alle sanzioni e non anche alle imposte e, dall’altro, la distinzione tra le formule assolutorie, riconoscendo valore ed efficacia solo alla prova positiva dell’innocenza dell’imputato (art. 530, comma 1, c.p.p.), escludendo le assoluzioni ove la prova della colpevolezza dell’imputato risulti essere stata mancante, insufficiente o carente (art. 530, comma 2, c.p.p.). Quanto detto nonostante la norma, che si caratterizza per piena autosufficienza, non operi alcuna distinzione tra le formule assolutorie e la Cassazione penale abbia nel tempo sempre ribadito l’equivalenza delle stesse.