La donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità, l’imposta è dovuta solamente per i beni e ”diritti esistenti” sul territorio nazionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024.