Con la risposta a interpello n. 127 del 3 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in assenza di contatori deputati alla lettura dei consumi di energia e gas alla data del fallimento, la soluzione percorribile, al fine scindere i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli successivi, è quella di ripartire i consumi, per il lasso temporale indicato in fattura, utilizzando il criterio del pro rata temporis su base giornaliera.