Distacco di personale: il rimborso del solo costo sconta l’IVA oppure no?

Dal 1° gennaio 2025 tutte le prestazioni di distacco o prestito di personale vanno assoggettate a IVA in seguito alla modifica legislativa che ha di fatto abrogato la norma precedente, allineandosi così alla decisione della Corte di Giustizia UE. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che è soggetto a IVA anche il semplice rimborso dei costi sostenuti, senza alcuna marginalità, mancando quindi un corrispettivo diretto a carico della distaccataria. Di conseguenza, l’assoggettamento a IVA del distacco di personale andrebbe inteso in senso ampio, abbracciando anche ipotesi ove manchi un corrispettivo, trattandosi di semplice rimborso dei costi, oppure è bene distinguere le due ipotesi? Per Assonime (circolare n. 4/2025) si deve assoggettare a IVA quell’imponibile costituito solo dalla parte delle somme dovute, eccedenti il rimborso degli oneri retributivi e contributivi. Tale soluzione risulta più ragionevole in quanto evita di disincentivare il meccanismo assai duttile del distacco di personale, soprattutto nell’orbita dei gruppi societari.