Con la risposta a interpello n. 133 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell’usufrutto costituisce reddito diverso. Allo stesso tempo la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell’abitazione è tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo i criteri di cui al successivo articolo 68, nell’ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto.