Con la sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Como e Torino, riferite alla previsione di deducibilità parziale dell’IMU assolta sugli immobili strumentali a fini IRES disposta dal D.Lgs. n. 23/2011, con riferimento a periodi d’imposta in cui la deducibilità era fissata in misura pari al 20%. È stata invece ritenuta infondata la questione di legittimità sollevata con riferimento all’indeducibilità del tributo ai fini IRAP. Sebbene l’epilogo non abbia rispettato gli auspici degli operatori, la partita, quantomeno per la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, non è ancora chiusa: la richiamata decisione non preclude nuove rimessioni della questione avanti l’organo costituzionale che potranno (si spera definitivamente) dirimere la questione.