Con la risposta a interpello n. 477 del 15 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di un’autovettura a trazione elettrica è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell’articolo 164 del TUIR. Spetta al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il ”rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità (per intero o pro quota a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito.