Al fine di consentire il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptoattività sono stati istituiti nuovi codici tributo. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio 2024, con cui è stato specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.