Sulla distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti serve un maggior coordinamento della normativa amministrativa e penale. In base al decreto sull’accertamento, infatti, è inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante liquidazione delle dichiarazioni e controlli formali; in assenza di uno dei due requisiti, il credito deve ritenersi non spettante. Dal lato penale, invece, lo schema di decreto sulle sanzioni definisce come non spettante il credito “fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità”, quello utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge ovvero, per l’eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista; è inesistente se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e anche se fondato su rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Dovrebbero, pertanto, essere considerati inesistenti sul fronte penale tutti i crediti privi di presupposto, nonostante siano accertabili mediante il controllo formale documentale.