Laddove nell’ambito della scissione non sia stata prevista alcuna ripartizione del Credito R&S 2013, quest’ultimo si deve ritenere rimasto in capo alla scissa ai sensi dell’articolo 2506bis del codice civile. Stessa considerazione anche per il Credito società benefit e il Credito non energivore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 48 del 22 febbraio 2023 con cui ha specificato che preliminarmente al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singola credito, è necessario verificare se gli stessi si qualificano come una ”posizione soggettiva”.