Costo fiscale delle partecipazioni al 28 gennaio 1991: il regime transitorio

In tema di regime transitorio, con riguardo al costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991, condizione inderogabile per la sua applicazione era l’indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l’unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 10 maggio 2024.