I ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria natura, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 4 aprile 2024 con cui chiarito per le società cooperative la determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e la rilevanza ai fini IRAP dei ristorni.