In tema di nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud, anche sulla somma erogata del contributo a titolo di anticipo non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del fatto che l’importo dell’anticipo sia inferiore o pari all’importo complessivo dei beni strumentali previsti per il progetto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 6 del 12 gennaio 2024, con cui ha analizzato i contributi erogati con la finalità di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi per l’innovazione al Sud.