Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario. In base al decreto, le spese di giudizio vengono compensate non solo in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela rientra tra gli atti impugnabili. Inoltre, alla parte che lo abbia richiesto, è garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza; nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Chiarite, infine, le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata.