Ove il componente originariamente individuato come Presidente o Segretario del Consiglio di disciplina territoriale non soddisfi più i requisiti richiesti ex lege, dovrà prontamente provvedersi alla sua sostituzione. Lo ha reso noto il CNDCEC con un’informativa del 4 marzo 2024 con cui ha trasmesso il parere reso dal Ministero della Giustizia. Laddove la composizione dell’organo disciplinare dovesse mutare in ragione di dimissioni, decesso o altra causa, con conseguente subentro di altri componenti, il requisito della maggiore o minore anzianità di iscrizione ovvero anagrafica dovrà sempre essere verificato, al fine di individuare chi debba esercitare le relative funzioni.