Con la risposta a interpello n. 120 del 2025 in tema di confisca dei beni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi d’imposta ante sequestro (e fino al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la misura cautelare), qualora non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti, sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore (mentre i restanti debiti restano a carico del soggetto che ha subito il sequestro).