L’Art. 10 del DL n. 13/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio, chiarisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, comma 3, D. Lgs. 50/2017, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non rientrano nel suddetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.