Con la risposta a interpello n. 154 dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’Autorità indipendente, non rientra tra i soggetti eroganti espressamente richiamati dall’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir, in relazione ai compensi spettanti ai membri delle commissioni per concorsi pubblici non può trovare applicazione la relativa normativa per carenza del presupposto soggettivo. I predetti compensi vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente.