In tema di azione risarcitoria del curatore fallimentare verso società di revisione, con il pronto ordini n. 139 del 2023, il CNDCEC ha chiarito che se la duplice natura del ruolo di dottore commercialista/curatore fallimentare depone comunque per la soggezione del professionista agli obblighi derivanti dalla sua iscrizione all’Albo, è tuttavia noto che il Codice deontologico della professione si applichi esclusivamente agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, siano essi professionisti individuali (Dottori Commercialisti o Esperti contabili) o società costituite, con esclusione dei soggetti che non vi sono iscritti.