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Bonus energia: cosa fare per fattura a conguaglio ricevuta post termine di presentazione della comunicazione

In tema di crediti d’imposta maturati dalle imprese energivore, laddove alla data di scadenza del 16 marzo 2023, il contribuente non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 18 settembre 2023 con cui ha specificato che la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita.