In tema di bonus edilizi, con la risposta a interpello n. 106 e 107 del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di assicurare la finalità del comma 5, art. 1 del DL 39 del 2024, (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decretolegge n. 34 del 2020) il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale.