Con le risposte a interpello n. 103, n. 104 e n. 105 del 15 aprile 2025 in tema di bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deroga contenuta nel comma 5 dell’art. 1, comma 5, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell’agevolazione.