Biglietti di trasporto: non sono sostituibili da un file riepilogativo

In tema di conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto, con la risposta a interpello n. 98 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa. I biglietti di trasporto rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M. 17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.