Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove ripondano alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.