Autotutela tributaria al raddoppio

Arriva la doppia autotutela tributaria: una di natura obbligatoria per gli uffici; l’altra, di natura discrezionale. È l’effetto del decreto attuativo della delega fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) che riforma lo Statuto del contribuente. Fuori dalle ipotesi in cui è previsto l’obbligo di autotutela, l’ufficio può procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. L’autotutela facoltativa si presenta dunque come una “ancora di salvezza” alla quale i contribuenti si potranno aggrappare in tutte quelle situazioni nelle quali non sia possibile invocare l’autotutela obbligatoria.