Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale: il trattamento fiscale

Con la risposta a interpello n. 85 dell’1 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti. Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell’accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.